Art. 88 — Testo unico, art. 88
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Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva