Art. 91
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Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo Comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di piu' Comuni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva