Art. 94Testo unico, art. 94 e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865

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[1]Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

[2]Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di piu' mandamenti o Comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che la compongono.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art94 · fonte su Normattiva