Art. 94
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[1]Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.
[2]Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di piu' mandamenti o Comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che la compongono.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva