Art. 97 — Testo unico, art. 97
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[1]Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da lire 50 a 300.
[2]Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva