Art. 10
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[1]Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'articolo 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.
[2]Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettoche' i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva