Art. 10

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[1]Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'articolo 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

[2]Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettoche' i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art10 · fonte su Normattiva