Art. 100
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[1]Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle societa' ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuativa o garanzia di prodotti o d' interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.
[2]Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle societa' ed imprese suddetto.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva