Art. 102
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I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa incompatibilita' si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva