Art. 104
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[1]I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell'articolo 98 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sotto-segretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.
[2]I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie c), d), g), sopraindicate all'art. 98, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera f) dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.
[3]Se l'anzidetto numero legale sara' superato, avra' luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie e), d), g), superera' quello di 40, il numero stesso sara' ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.
[4]Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all' ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.
[5]Si procedera' al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.
[6]Le elezioni di coloro, ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.
[7]Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.
[8]Sara' nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell' articolo 98 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essa.
[9]Il deputato, che abbia rinunziato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro e' in facolta' di provvedere interinalmente per supplenza.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva