Art. 105
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[1]Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.
[2]I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.
[3]Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non e' eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.
[4]Pero' egli puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.
[5]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.
[6]Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall' ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, tra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.
[7]I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva