Art. 106
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[1]I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.
[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.
[3]Cessera' di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilita', di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva