Art. 106

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[1]I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.

[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

[3]Cessera' di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilita', di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art106 · fonte su Normattiva