Art. 11
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[1]Per gli effetti elettorati le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.
[2]La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.
[3]Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.
[4]L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva