Art. 110
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[1]Il deputato eletto da piu' collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.
[2]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva