Art. 115

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da lire 50 a Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1,000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art115 · fonte su Normattiva