Art. 117
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[1]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2,000.
[2]Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva