Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire 50 a Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1,000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva