Art. 119

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1,000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.

[2]Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano e omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art119 · fonte su Normattiva