Art. 125

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[1]Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di piu' di un collegio elettorale, o in piu' di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero, chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire SO a 1.000.

[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2.000.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art125 · fonte su Normattiva