Art. 126
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[1]Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1.000.
[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5.000.
[3]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.
[4]In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.
[5]Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1.000.
[6]I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5.000.
[7]Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all' articolo 77, e' pulito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1.000.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva