Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.
[2]Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva