Art. 13

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[1]Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

[2]Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art13 · fonte su Normattiva