Art. 132
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[1]Fermo quanto fu disposto con gli articoli 132 e 133 del testo unico approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666, in ordine alla formazione di nuove liste elettorali per la prima attuazione di detta legge, tutte le altre disposizioni del presente testo unico andranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo la pubblicazione di esso.
[2]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico.
[3]Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
[4]Dato a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Giolitti.
[7]Visto: Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva