Art. 14
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[1]Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.
[2]Parimenti il padre, che abbia il censo prescritto per l'elettorato, puo' delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.
[3]Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.
[4]Le suddette delegazioni possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva