Art. 15
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[1]I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi.
[2]Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva