Art. 15

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[1]I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi.

[2]Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art15 · fonte su Normattiva