Art. 17
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Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo 15.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva