Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva