Art. 19

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[1]Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'eta' prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

[2]In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art19 · fonte su Normattiva