Art. 23
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[1]Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare: La paternita', il luogo e la data della nascita; I titoli in virtu' dei quali domanda la iscrizione; L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, se il Comune e' diviso fra piu' collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.
[2]Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.
[3]La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.
[4]Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva