Art. 24
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[1]Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
[2]Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.
[3]Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi propria residenza, vuol esssere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.
[4]Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, da' immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.
[5]Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 23 della presente legge.
[6]I documenti, i titoli, le copie degli atti di nascita, i certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
[7]La prova voluta dell'art. 3 dove risultare dal certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.
[8]Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, puo' essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un Comune comprende piu' mandamenti, abitazione, coll'assistenza di un maestro elementare.
[9]Il titolo, di cui al n. 2° dell'articolo 2 della presente legge, deve essere comprovato mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.
[10]La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva