Art. 25
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[1]E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.
[2]Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.
[3]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.
[4]Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
[5]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.
[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
[7]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
[8]La Commissione e' assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
[9]La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 31.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva