Art. 27

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Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali nonche' i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art27 · fonte su Normattiva