Art. 29
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[1]Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 19, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 23 e 24. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21.
[2]La Commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.
[3]Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti per i quali la iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.
[4]Nei comuni divisi fra collegi elettorali la Commissione deve compilare elenchi distinti per collegi.
[5]Ogni elettore deve essere iscritto nel collegio, nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha la abitazione nel Comune, e' iscritto nel collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 23.
[6]Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 24.
[7]Il mutamento d'abitazione da uno ad altro collegio dello stesso Comune non produce variazione nelle liste, se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 24.
[8]Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.
[9]Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.
[10]Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorieta', emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.
[11]Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'art. 15.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva