Art. 3

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Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, coloro che abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art3 · fonte su Normattiva