Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva