Art. 31
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[1]La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.
[2]Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non son concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva