Art. 31

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[1]La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

[2]Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non son concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art31 · fonte su Normattiva