Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4, non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della Provincia, ne impiegati civili e militari dello Stato, ne impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attivita' di servizio.
[2]In questa votazione, ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.
[3]A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
[4]Con votazione separata o nelle stesse forme si procede alla nomina, di due commissari supplenti.
[5]I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.
[7]Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci e' presidente della Commissione.
[8]La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.
[9]Un consigliere aggiunto di questa fara' da segretario della Commissione.
[10]Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
[11]Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni sucessivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.
[12]Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva