Art. 39
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[1]La Commissione elettorale provinciale: Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse; Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute; Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.
[2]La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 21.
[3]Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.
[4]Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva