Art. 47
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[1]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
[2]In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, puo', in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva