Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall' articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

[2]Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articoli 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti ed i certificati si riferiscono.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art48 · fonte su Normattiva