Art. 48
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[1]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall' articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.
[2]Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articoli 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti ed i certificati si riferiscono.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva