Art. 49
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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
[2]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
[3]La lista del comune o, nei comuni divisi fra piu' collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.
[4]I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.
[5]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.
[6]La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 42.
[7]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva