Art. 5
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[1]Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:
[2]1° Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;
[3]2° Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;
[4]3° I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;
[5]4° Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;
[6]5° Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:
[7]Nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150 In quelli da 2,500 a 10,000 id. » 200 Id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 Id. da 50,000 a 150,000 id. » 330 Id. superiori a 150,000 id. » 400
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva