Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' degli articoli 40 e 43.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva