Art. 51

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[1]Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sara' altresi' provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

[2]Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

[3]Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

[4]Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

[5]Gli elettori a partire dal giovedi' precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

[6]Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.

[7]Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedi' antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art51 · fonte su Normattiva