Art. 54
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[1]Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi dovono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto e' fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.
[2]I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva