Art. 58
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[1]La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:
[2]1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 75;
[3]2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 42, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 72, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 15, ugualmente autenticata;
[4]3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 62, e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'articolo 66;
[5]4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sara'. stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle buste contenute;
[6]5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva