Art. 60
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Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri puo' ricorrere al prefetto perche', ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 33.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva