Art. 61

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente disegnati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giuridizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

[2]In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non interiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonche' i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

[3]La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

[4]Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di Appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

[5]Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici e I agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

[6]Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art61 · fonte su Normattiva