Art. 64
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[1]Il segretario del seggio e' scelto in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:
[2]1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia; 2° i notai aventi residenza nella provincia;
[3]3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della Provincia;
[4]4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.
[5]La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.
[6]Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai vicecancellieri di tribunale di prima classe.
[7]Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva