Art. 65
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[1]Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni e' presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.
[2]Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimita' dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Pero' il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
[3]Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facolta' di fare apporre nelle schede un contrassegna stampato, anche figurato o colorato, in conformita' di una scheda tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.
[4]E' condizione per l'esercizio di tale facolta' che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'Ufficio della sezione.
[5]La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.
[6]La scheda tipo sara' annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.
[7]Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva