Art. 68

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Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonche', quando siano elettori del collegio, il segretario, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 63, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' non appartengano alla medesima.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art68 · fonte su Normattiva