Art. 7

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Le imposte, di cui nel n. 1 dell'articolo 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art7 · fonte su Normattiva