Art. 7
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Le imposte, di cui nel n. 1 dell'articolo 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva